Ribadisce la Cassazione, con sentenza n°277 del 7 gennaio 2011, che in tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto indispensabile perchè possa essere disposto l’immediato rimpatrio del minore, illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato contraente, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, non rilevando ai fini dell’accoglimento della domanda di rimpatrio le cause e le ragioni di tale mancato esercizio.
Nella fattispecie in esame, prima del trasferimento in Italia dei minori dal Regno Unito, luogo di ultima residenza familiare, la coabitazione del padre con i minori era cessata da oltre tre mesi e vi erano state solo due visite del medesimo ai figli nell’indicato periodo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato.
Avvocato Gabriella CASSIBBA