Si riporta di seguito quanto indicato all’art. 46 della CEDU:
1 - Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2 - La sentenza definitiva della Corte e trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
3 - Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sen- tenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sen- tenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioran- za dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in se- no al Comitato.
4 - Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di con- formarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggio- ranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obbli- ghi assunti dalla Parte ai sensi del para- grafo 1.
5 - Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comita- to dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.
Avvocato Gabriella CASSIBBA