(Fonte www.questionedelladecisione.blogspot.com)
La Corte Costituzionale, con sentenza a maggioranza (12 a 3) boccia in parte la legge n. 51 del 7 aprile 2010 denominata Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (il testo della legge lo trovi a lato nella sezione “Novità legislative”).
In pratica, il Presidente del Consiglio non potrà più autocertificare la propria impossibilità a presentarsi in udienza e non avrà diritto al rinvio fino a sei mesi, mentre è fatto salvo l’istituto del legittimo impedimento. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del legittimo impedimento è demandata a un giudice.
Le reazioni sono state molto diverse:
per esempio, il Ministro Bondi ha tuonato “[la Consulta] ha violato i principi fondamentali della Costituzione”, e ancora “Siamo di fronte al rovesciamento dei cardini della nostra Costituzione e dei principi fondamentali di ogni ordine democratico”, mentre un più cauto Ghedini ha detto “la Corte ha equivocato. Nell’intervenire su modalità attuative, la Corte Costituzionale sembra avere equivocato la natura e la effettiva portata di una norma posta a tutela della possibilità di esercitare serenamente l’attività di Governo”.
Sull’altro versante, Donatella Ferranti, capogruppo commissione Giustizia del PD “Le anticipazioni sulle motivazioni della Corte smontano sostanzialmente l’impianto della legge. Il parlamento è stato quindi impegnato inutilmente per troppi mesi” e Bersani, che cerca di riportare la discussione su problemi di più diffusa importanza “Berlusconi non pensi che adesso il Paese possa girare attorno ai suoi problemi perche’ il Paese ne ha di ben altri”.
[fonte Repubblica, qui e qui]
In sostanza si dibattono due principi: l’uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, caposaldo Costituzionale e l’esigenza di governare e adempiere i propri uffici di un Presidente del Consiglio, che ha chiaramente situazioni in cui è impossibilitato a comparire, eventualmente, in un’aula di tribunale. Il tema non è di semplice esecuzione. La Corte ovviamente, essendo custode della Costituzione, non può far altro che intervenire in tutte quelle situazioni in cui ravvisa una violazione dei principi costituzionali rinviando, per l’approvazione, alla modifica della Carta. In sè, come dicevo, il quesito non è di semplice soluzione. Purtroppo, la conoscenza dei protagonisti rende quasi tutti incapaci della necessaria obiettività.
Chi si aspettava una promozione o bocciatura completi rimane forse deluso ma, la Corte, altro non poteva fare se non adempiere i propri uffici: valutazione della costituzionalità. Il legittimo impedimento in sè non è una norma che viola principi costituzionali ma li viola se diventa un salvacondotto per non comparire mai. Il bicchiere è, quindi, forzatamente a metà: dipenderà dalla soddisfazione individuale in tale sentenza vederlo mezzo pieno o mezzo vuoto.
Avv. Marco Bernabè