Cittadinanza italiana, stranieri e matrimonio dopo il pacchetto sicurezza

“L’introduzione del pacchetto sicurezza (l. 94 del 2009) e’ intervenuto sulla disciplina della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio (art. 5 della legge n. 91 del 1992), modificandone i requisiti in senso piu’ restrittivo. La cittadinanza italiana puo’ ora essere richiesta se lo straniero risiede legalmente in Italia da due anni dopo il matrimonio (un anno in presenza di figli) – anziche’ sei mesi come era previsto nella precedente normativa; al momento dell’adozione del decreto di cittadinanza non deve essere intervenuta separazione legale dei coniugi, o scioglimento/annullamento/cessazione degli effetti civili del matrimonio – mentre nella formulazione precedente non era indicato il “momento” del controllo, potendosi dunque presupporre (verifica in giurisprudenza) che tale momento fosse quello della presentazione dell’istanza.
Altre novita’ di minor rilievo riguardano l’impossibilita’ di autocertificare il possesso dei requisiti richiesti (dunque devono essere esibiti tutti i certificati relativi al matrimonio, residenza legale, casellario giudiziale, carichi pendenti, stato di famiglia, ecc.ecc.) e il costo della domanda, di euro 200,00.
La nuova legge dispone, secondo i principi generali del nostro ordinamento, per il futuro. Di conseguenza tutte le domande di cittadinanza per matrimonio presentate successivamente al 8 agosto 2009 (giorno di entrata in vigore del pacchetto sicurezza) dovranno necessariamente soddisfare i nuovi requisiti. Ben piu’ problematico e’, invece, il regime delle domande che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge erano ancora pendenti. Il tema e’ stato affrontato da una circolare del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2009, che stabilisce – a nostro avviso illegittimamente – la disciplina da applicare in questi casi:
- alle domande per le quali l’otto agosto 2009 erano gia’ trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza si applichera’ la precedente normativa;
- alle domande per le quali l’otto agosto 2009 non era ancora decorso il termine di due anni, si applichera’ la normativa nuova.
Secondo la circolare in quest’ultimo caso non si sarebbe formato un “diritto soggettivo pieno” del richiedente, e dunque questi dovra’ dimostrare di aver maturato due anni di residenza legale in Italia.”

normativa di riferimento:

11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

Avv. Gabriella Cassibba

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