LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE IN PILLOLE (ovvero ridotta in nove pagine):

 

 

Pr l’attore per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Cambia la competenza del giudice di pace

Art. 7 – COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE: Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Viene inoltre aggiunta la competenza per materia per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (articolo 7, terzo comma, numero 3 bis).

 

Art. 442 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

OBBLIGATORIE: Per le controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, non si segue il rito lavoro (neanche in appello). 

 

Cambia la competenza territoriale per alcune controversie in materia di previdenza e di

assistenza

 

Art. 444 – GIUDICE COMPETENTE: Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

 

Sono abrogati il rito lavoro per i sinistri ed il rito societario

Non si applicherà più il rito del lavoro (abrogazione dell’articolo 3 legge 102/2006) alle cause per risarcimento danni da sinistri stradali (inclusi i giudizi introdotti con rito ordinario per i quali al 4 luglio non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426) e non si potranno più introdurre cause col rito societario.

 

Semplificata la procura all’avvocato

Art. 83 – PROCURA ALLE LITI: Si chiarisce che la procura può essere rilasciata anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

La procura alle liti si apre al processo telematico con la previsione che potrà essere data anche con documento informatico; se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale. 

 

Dovrà tenere presente la proposta conciliativa ricevuta ai fini della condanna alle spese

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: L’attore dovrà tenere in debito conto le proposte

transattive formulate dalla parte convenuta prima e nel corso del giudizio, infatti il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta, salvo la possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o perché ricorrono eccezionali ragioni.

Ne consegue la necessità di una nuova lettura degli Artt. 27/28 del Codice deontologico forense.

 

L’assistito potrà rispondere per lite o resistenza in giudizio infondata

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Dovrà integrare il contenuto della citazione

Art. 163 – CONTENUTO DELLA CITAZIONE: L’avviso di rito di cui al nr. 7) sulle decadenze da inserire nella citazione deve contenere il riferimento alle preclusioni relative alle eccezioni di incompetenza di cui all’art. 38 oltre che a quelle dell’art. 167 c.p.c..

 

Potrà ricorrere al procedimento sommario

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

L’attore potrà decidere di optare per il nuovo processo sommario.

È stato introdotto per i processi che vengono decisi dal giudice monocratico il procedimento sommario di cognizione, basato su un’istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva con forza di giudicato.

L’attore non potrà ricorrere al rito sommario per le cause riservate alla trattazione collegiale, per quelle di competenza del Giudice di Pace, per quelle attribuite in unico grado alla Corte d’Appello, per quelle assoggettate ad un rito speciale.

Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),

2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza (deve ritenersi che dette attività debbano essere compiute in tempi compatibili con le finalità acceleratorie del procedimento in oggetto); il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione; la norma non specifica chi debba provvedere alla notifica.

L’attore-ricorrente, a pena di decadenza, nella prima udienza di comparizione delle parti dovrà svolgere tutte le sue attività difensive in ordine alla domanda riconvenzionale ed alle eccezioni proposte dal convenuto.

 

Il convenuto per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Dovrà con la comparsa eccepire l’incompetenza per territorio, materia e valore.

Art. 38 – INCOMPETENZA: L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, però l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28

possono essere rilevate d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 183

 

Dovrà contestare i fatti

ART. 115 – DISPONIBILITÀ DELLE PROVE: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

 

Si potranno effettuare notifiche telematiche

Art. 137 – NOTIFICAZIONI: L’ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici e con la posta elettronica certificata. La novità non avrà un impatto immediato perché l’Ufficiale Giudiziario non dispone della posta certificata e comunque non esistono ancora le specifiche tecniche.

 

Dovrà valutare se formulare una proposta conciliativa ai fini della condanna alle spese

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: Il convenuto può formulare delle proposte transattive formulate prima e nel corso del giudizio. Infatti il giudice se, accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta, salvo la possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o perché ricorrono eccezionali ragioni.

 

Dovrà tenere presente che il suo assistito potrà rispondere per lite o resistenza in giudizio infondata

 

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Dovrà costituirsi tempestivamente e prendere posizione nel procedimento sommario

 

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Come detto ha l’onere di contestazione specifica dei fatti dedotti dall’attore-ricorrente.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia (ed in tutti i restanti casi previsti dall’art. 106 c.p.c.) deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene come per il convenuto.

4 La disposizione in esame non fa cenno all’intervento volontario ( art. 105 c.p.c.) né all’intervento per ordine del Giudice ( art. 107 c.p.c.) . Devono ritenersi applicabili , rispettivamente , gli artt. 267- 268 c.p.c. e gli artt. 270-271 c.p.c.

 

Le parti dovranno tenere presente che per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

Cambiano i tempi del processo

Art. 50 – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

Art. 297 – FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE

Art. 300 – MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA O DEL

CONTUMACE

Art. 305 – MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Art. 307 – ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 327 – DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE

Art. 296 – SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

Art. 353 – RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE

Art. 181 – MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI

L’avvocato dovrà adeguare la sua agenda in base alle nuove scadenze per attività processuali.

La riforma prevede, infatti, un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono

procedere alla riassunzione del processo. Inoltre viene ridotto a sei mesi il termine lungo per impugnare le sentenze.

Per il rito sommario il termine per l’impugnazione è di 30 giorni dalla notificazione o

comunicazione; nell’appello avverso il provvedimento reso nel rito sommario sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, (se la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile) che se ritenuti rilevanti ai fini della decisione vengono assunti avanti il collegio o con delega avanti ad uno dei componenti del collegio.

 

Il giudice dovrà tenere presente che per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Non pronuncerà più sentenza per risolvere la questioni di competenza

Art. 39 – LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE

Art. 40 – CONNESSIONE

Art. 42 – REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA

Art. 43 – REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA

Art. 44 – EFFICACIA DELL’ORDINANZA CHE PRONUNCIA SULLA COMPETENZA

Art. 45 – CONFLITTO DI COMPETENZA

Art. 47 – PROCEDIMENTO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 49 – ORDINANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 279 – FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO

Art. 310 – EFFETTI DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO

Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e non più con sentenza.

 

Cambia la ricusazione del giudice

Art. 54 – ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE: Il giudice, con l´ordinanza con cui dichiara

inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede alle spese e può condannare la parte (ma non più il difensore) che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 250 euro

 

Dovrà assicurare alle parti il contraddittorio pieno

Art. 101 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO: Il giudice, prima di decidere su una questione che rileva d´ufficio, deve consentire alle parti di difendersi anche su detti argomenti. Infatti, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

 

Potrà rimettere in termini le parti

Art. 153 – IMPROROGABILITÀ DEI TERMINI PERENTORI

Art. 182 – DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE

abrogazione: Art. 184 bis – RIMESSIONE IN TERMINI

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma: la rimessione in termini diventa principio generale del processo.

Quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si

producono fin dal momento della prima notificazione.

 

Potrà disporre la testimonianza scritta

Art. 257 bis – TESTIMONIANZA SCRITTA

Art. 103 bis disp att. – MODELLO DI TESTIMONIANZA

Il giudice, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può, purché le parti siano d’accordo, autorizzare la testimonianza scritta con firma dl teste autenticata da segretario comunale o cancelliere. La testimonianza scritta può essere acquisita direttamente dal difensore per la conferma di documenti di spesa. Esaminate le risposte, il giudice può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.

Dovrà essere predisposto un modello su cui il teste deve rendere la deposizione, salvo per quella resa all’avvocato (fino a che il Ministero non predispone il modello la novità sarà inapplicabile).

 

Dovrà fissare il calendario del processo

Art. 81 bis – CALENDARIO DEL PROCESSO: All’inizio della fase istruttoria il giudice fissa il calendario del processo in base alla complessità delle attività .e tenuto conto della natura e dell’urgenza della causa. L´obiettivo è quello di accelerare le cause urgenti e predeterminarne la durata, anche se sono possibili successive richieste di proroga, solo per gravi motivi.

 

Sono ridisegnati i tempi della consulenza tecnica d’ufficio

Art. 191 – NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

Art. 195 – PROCESSO VERBALE E RELAZIONE

Art. 23 disp. att. – VIGILANZA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Sono ridisegnati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche d’ufficio.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Dovrà diversificare gli incarichi tra i consulenti, ai sensi del 23 disp. att.

 

Dovrà osservare nuove norme per statuire sulle spese di causa

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: dovrà tenere conto delle proposte transattive formulate prima o nel corso del giudizio; infatti il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta.

 

Art. 92 – CONDANNA ALLE SPESE PER SINGOLI ATTI. COMPENSAZIONE DELLE SPESE:

Per compensare le spese non basta la soccombenza reciproca o i “giusti” motivi, ma ci vorranno “gravi ed eccezionali” motivi.

 

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Art. 152 – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI SPESE, COMPETENZE E ONORARI NEI

GIUDIZI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

 

Potrà disporre la pubblicazione della sentenza

Art. 120 – PUBBLICITÀ DELLA SENTENZA La pubblicazione della sentenza può essere un modo per risarcire il danno e potrà essere effettuata anche su giornali, per radio, televisione o in siti internet.

 

Dovrà decidere se è possibile proseguire nel procedimento sommario e deciderlo con ordinanza

 

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda

riconvenzionale che non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II del cpc.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Qualora si proceda con il rito sommario (perché il Giudice non si è ritenuto incompetente, oppure non ha dichiarato la domanda inammissibile né ha mutato il procedimento da sommario in ordinario) il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice con l’ordinanza provvede sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 c.p.c. e seguenti. L’ordinanza emessa alla fine del rito sommario è idonea a passare giudicato.

 

Vi è un ampliamento dei poteri del giudice

Art. 307 – ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 630 – INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 104 disp.att. – MANCATA INTIMAZIONE AI TESTIMONI

Art. 255 – MANCATA COMPARIZIONE DEI TESTIMONI

Art. 296 – SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre,

per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi.

 

Il giudice dovrà tenere presente che dal 4 luglio 2009:

 

Potrà stendere la sentenza, anche per le cause pendenti in primo grado, in forma semplificata

Art. 132 – CONTENUTO DELLA SENTENZA

Art. 118 disp.att. – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Nella redazione della sentenza il giudice può limitarsi a dare conto in maniera succinta della esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con un richiamo a precedenti conformi. Scompare il riferimento allo svolgimento del processo.

 

Le parti dovranno tenere presente che dal 4 luglio 2009:

 

E’ introdotto il divieto di produrre documenti in appello

Art. 345 – DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE: In appello, anche per i giudizi pendenti in

primo grado, non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga

indispensabili

 

Saranno impugnabili le sentenze che decidono sulle opposizioni all’esecuzione

Art. 616–PROVVEDIMENTI SUL GIUDIZIO DI COGNIZIONE INTRODOTTO

DALL’OPPOSIZIONE: La causa di opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza

impugnabile, anche per i giudizi pendenti in primo grado.

 

Le altre norme riformate

 

Sarà diverso il modo di notificare le sentenze e le impugnazioni per i giudizi promossi dal 4

luglio 2009

Art. 285 – MODO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 330 – LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 (ora anche ai sensi del secondo comma: una copia anche se

il proc. difende più parti)

 

Se muore il contumace nei giudizi promossi dal 4 luglio 2009

Art. 300 – MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA O DEL

CONTUMACE: la morte della parte dichiarata contumace, interrompe il processo anche dal

momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte.

 

Cambia il ricorso in cassazione per i provvedimenti impugnati se pubblicati o depositati dal 4 luglio 2009

ART. 360- bis – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Art. 375 – PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 376 – ASSEGNAZIONE DEI RICORSI ALLE SEZIONI

ART. 380 bis – PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL

RICORSO E PER LA DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 385 – PROVVEDIMENTI SULLE SPESE

Previsto un filtro di ammissibilità , scompare il quesito di diritto. Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

S’istituisce un’apposita sezione , che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici. Riscritto (art. 380 bis) il procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio. E’ previsto che con l’iscrizione a ruolo si paga l’imposta di registro.

 

Cambiano alcune norme per i procedimenti cautelari promossi dal 4 luglio 2009

Art. 669 septies – PROVVEDIMENTO NEGATIVO: E’ stata soppressa la possibilità di opporsi ai

sensi dell’art. 645 alla condanna alle spese.

Art. 669 octies – PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO: Il giudice, quando emette un provvedimento cautelare ex art. 700 o idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito deve

provvedere sulle spese del procedimento cautelare.

 

Inoltre cambiano queste norme per le procedure esecutive promosse dal 4 luglio 2009

Art. 540 bis – INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO: Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede all’integrazione del pignoramento. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza.

In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

 

Art. 614 bis – ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILE O DI NON FARE:

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

 

Art. 624 – SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: Nei casi di sospensione del processo per gravi motivi se l’ordinanza non è reclamata o è confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile.

 

Art. 186 bis disp.att. – TRATTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI IN MATERIA ESECUTIVA: I

giudizi di merito nelle opposizioni agli atti esecutivi sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione

 

Altre novità introdotte

Art. 59 L. 69/2009 – DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE: Riscritti gli effetti delle decisioni delle questioni di giurisdizione.

Art. 2668 bis/ter – DURATA DELL’EFFICACIA DELLA TRASCRIZIONE: La trascrizione della

domanda giudiziale del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è

rinnovata prima che scada detto termine. Vi è una norma transitoria che consente di rinnovarla

entro il 4.7.2010.

 

Le disposizioni transitorie

Il comma 1 dell’art. 58 L. 69/2009 pone come principio generale quello per il quale le modifiche apportate si applicano solo ai giudizi instaurati dal 4. luglio 2009.

Il comma 2 dell’art. 58 L. 69/2009 individua alcune eccezioni relative a norme che dovranno essere applicate anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge. In particolare: quelle relative al contenuto della sentenza previste dall’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; quella relativa all’art. 345 c.p.c., inerente la produzione di nuovi documenti in appello; quella relativa all’art. 616 c.p.c., che esclude la non impugnabilità della sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione;

Il comma 3 dell’art. 58 L. 69/2009 estende anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 il principio che i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori

dall’udienza, che scadono nella giornata di sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il comma 5 dell’art. 58 L. 69/2009 prevede che le nuove disposizioni introdotte con la riforma del 2009 e riguardanti il ricorso ed il giudizio in Cassazione si applichino ai provvedimenti che siano stati pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore della riforma.

a cura di Antonio Rosa

(Ufficio Studi dell’Unione Triveneta – Area Civile)

 

 

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