LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE IN PILLOLE (ovvero ridotta in nove pagine):

Giugno 24, 2009 di ildirittopertutti
 

 

Pr l’attore per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Cambia la competenza del giudice di pace

Art. 7 – COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE: Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Viene inoltre aggiunta la competenza per materia per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (articolo 7, terzo comma, numero 3 bis).

 

Art. 442 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

OBBLIGATORIE: Per le controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, non si segue il rito lavoro (neanche in appello). 

 

Cambia la competenza territoriale per alcune controversie in materia di previdenza e di

assistenza

 

Art. 444 – GIUDICE COMPETENTE: Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

 

Sono abrogati il rito lavoro per i sinistri ed il rito societario

Non si applicherà più il rito del lavoro (abrogazione dell’articolo 3 legge 102/2006) alle cause per risarcimento danni da sinistri stradali (inclusi i giudizi introdotti con rito ordinario per i quali al 4 luglio non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426) e non si potranno più introdurre cause col rito societario.

 

Semplificata la procura all’avvocato

Art. 83 – PROCURA ALLE LITI: Si chiarisce che la procura può essere rilasciata anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

La procura alle liti si apre al processo telematico con la previsione che potrà essere data anche con documento informatico; se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale. 

 

Dovrà tenere presente la proposta conciliativa ricevuta ai fini della condanna alle spese

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: L’attore dovrà tenere in debito conto le proposte

transattive formulate dalla parte convenuta prima e nel corso del giudizio, infatti il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta, salvo la possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o perché ricorrono eccezionali ragioni.

Ne consegue la necessità di una nuova lettura degli Artt. 27/28 del Codice deontologico forense.

 

L’assistito potrà rispondere per lite o resistenza in giudizio infondata

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Dovrà integrare il contenuto della citazione

Art. 163 – CONTENUTO DELLA CITAZIONE: L’avviso di rito di cui al nr. 7) sulle decadenze da inserire nella citazione deve contenere il riferimento alle preclusioni relative alle eccezioni di incompetenza di cui all’art. 38 oltre che a quelle dell’art. 167 c.p.c..

 

Potrà ricorrere al procedimento sommario

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

L’attore potrà decidere di optare per il nuovo processo sommario.

È stato introdotto per i processi che vengono decisi dal giudice monocratico il procedimento sommario di cognizione, basato su un’istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva con forza di giudicato.

L’attore non potrà ricorrere al rito sommario per le cause riservate alla trattazione collegiale, per quelle di competenza del Giudice di Pace, per quelle attribuite in unico grado alla Corte d’Appello, per quelle assoggettate ad un rito speciale.

Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),

2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza (deve ritenersi che dette attività debbano essere compiute in tempi compatibili con le finalità acceleratorie del procedimento in oggetto); il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione; la norma non specifica chi debba provvedere alla notifica.

L’attore-ricorrente, a pena di decadenza, nella prima udienza di comparizione delle parti dovrà svolgere tutte le sue attività difensive in ordine alla domanda riconvenzionale ed alle eccezioni proposte dal convenuto.

 

Il convenuto per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Dovrà con la comparsa eccepire l’incompetenza per territorio, materia e valore.

Art. 38 – INCOMPETENZA: L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, però l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28

possono essere rilevate d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 183

 

Dovrà contestare i fatti

ART. 115 – DISPONIBILITÀ DELLE PROVE: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

 

Si potranno effettuare notifiche telematiche

Art. 137 – NOTIFICAZIONI: L’ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici e con la posta elettronica certificata. La novità non avrà un impatto immediato perché l’Ufficiale Giudiziario non dispone della posta certificata e comunque non esistono ancora le specifiche tecniche.

 

Dovrà valutare se formulare una proposta conciliativa ai fini della condanna alle spese

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: Il convenuto può formulare delle proposte transattive formulate prima e nel corso del giudizio. Infatti il giudice se, accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta, salvo la possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o perché ricorrono eccezionali ragioni.

 

Dovrà tenere presente che il suo assistito potrà rispondere per lite o resistenza in giudizio infondata

 

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Dovrà costituirsi tempestivamente e prendere posizione nel procedimento sommario

 

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Come detto ha l’onere di contestazione specifica dei fatti dedotti dall’attore-ricorrente.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia (ed in tutti i restanti casi previsti dall’art. 106 c.p.c.) deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene come per il convenuto.

4 La disposizione in esame non fa cenno all’intervento volontario ( art. 105 c.p.c.) né all’intervento per ordine del Giudice ( art. 107 c.p.c.) . Devono ritenersi applicabili , rispettivamente , gli artt. 267- 268 c.p.c. e gli artt. 270-271 c.p.c.

 

Le parti dovranno tenere presente che per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

Cambiano i tempi del processo

Art. 50 – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

Art. 297 – FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE

Art. 300 – MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA O DEL

CONTUMACE

Art. 305 – MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Art. 307 – ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 327 – DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE

Art. 296 – SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

Art. 353 – RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE

Art. 181 – MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI

L’avvocato dovrà adeguare la sua agenda in base alle nuove scadenze per attività processuali.

La riforma prevede, infatti, un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono

procedere alla riassunzione del processo. Inoltre viene ridotto a sei mesi il termine lungo per impugnare le sentenze.

Per il rito sommario il termine per l’impugnazione è di 30 giorni dalla notificazione o

comunicazione; nell’appello avverso il provvedimento reso nel rito sommario sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, (se la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile) che se ritenuti rilevanti ai fini della decisione vengono assunti avanti il collegio o con delega avanti ad uno dei componenti del collegio.

 

Il giudice dovrà tenere presente che per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Non pronuncerà più sentenza per risolvere la questioni di competenza

Art. 39 – LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE

Art. 40 – CONNESSIONE

Art. 42 – REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA

Art. 43 – REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA

Art. 44 – EFFICACIA DELL’ORDINANZA CHE PRONUNCIA SULLA COMPETENZA

Art. 45 – CONFLITTO DI COMPETENZA

Art. 47 – PROCEDIMENTO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 49 – ORDINANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 279 – FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO

Art. 310 – EFFETTI DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO

Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e non più con sentenza.

 

Cambia la ricusazione del giudice

Art. 54 – ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE: Il giudice, con l´ordinanza con cui dichiara

inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede alle spese e può condannare la parte (ma non più il difensore) che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 250 euro

 

Dovrà assicurare alle parti il contraddittorio pieno

Art. 101 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO: Il giudice, prima di decidere su una questione che rileva d´ufficio, deve consentire alle parti di difendersi anche su detti argomenti. Infatti, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

 

Potrà rimettere in termini le parti

Art. 153 – IMPROROGABILITÀ DEI TERMINI PERENTORI

Art. 182 – DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE

abrogazione: Art. 184 bis – RIMESSIONE IN TERMINI

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma: la rimessione in termini diventa principio generale del processo.

Quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si

producono fin dal momento della prima notificazione.

 

Potrà disporre la testimonianza scritta

Art. 257 bis – TESTIMONIANZA SCRITTA

Art. 103 bis disp att. – MODELLO DI TESTIMONIANZA

Il giudice, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può, purché le parti siano d’accordo, autorizzare la testimonianza scritta con firma dl teste autenticata da segretario comunale o cancelliere. La testimonianza scritta può essere acquisita direttamente dal difensore per la conferma di documenti di spesa. Esaminate le risposte, il giudice può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.

Dovrà essere predisposto un modello su cui il teste deve rendere la deposizione, salvo per quella resa all’avvocato (fino a che il Ministero non predispone il modello la novità sarà inapplicabile).

 

Dovrà fissare il calendario del processo

Art. 81 bis – CALENDARIO DEL PROCESSO: All’inizio della fase istruttoria il giudice fissa il calendario del processo in base alla complessità delle attività .e tenuto conto della natura e dell’urgenza della causa. L´obiettivo è quello di accelerare le cause urgenti e predeterminarne la durata, anche se sono possibili successive richieste di proroga, solo per gravi motivi.

 

Sono ridisegnati i tempi della consulenza tecnica d’ufficio

Art. 191 – NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

Art. 195 – PROCESSO VERBALE E RELAZIONE

Art. 23 disp. att. – VIGILANZA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Sono ridisegnati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche d’ufficio.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Dovrà diversificare gli incarichi tra i consulenti, ai sensi del 23 disp. att.

 

Dovrà osservare nuove norme per statuire sulle spese di causa

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: dovrà tenere conto delle proposte transattive formulate prima o nel corso del giudizio; infatti il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta.

 

Art. 92 – CONDANNA ALLE SPESE PER SINGOLI ATTI. COMPENSAZIONE DELLE SPESE:

Per compensare le spese non basta la soccombenza reciproca o i “giusti” motivi, ma ci vorranno “gravi ed eccezionali” motivi.

 

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Art. 152 – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI SPESE, COMPETENZE E ONORARI NEI

GIUDIZI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

 

Potrà disporre la pubblicazione della sentenza

Art. 120 – PUBBLICITÀ DELLA SENTENZA La pubblicazione della sentenza può essere un modo per risarcire il danno e potrà essere effettuata anche su giornali, per radio, televisione o in siti internet.

 

Dovrà decidere se è possibile proseguire nel procedimento sommario e deciderlo con ordinanza

 

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda

riconvenzionale che non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II del cpc.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Qualora si proceda con il rito sommario (perché il Giudice non si è ritenuto incompetente, oppure non ha dichiarato la domanda inammissibile né ha mutato il procedimento da sommario in ordinario) il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice con l’ordinanza provvede sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 c.p.c. e seguenti. L’ordinanza emessa alla fine del rito sommario è idonea a passare giudicato.

 

Vi è un ampliamento dei poteri del giudice

Art. 307 – ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 630 – INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 104 disp.att. – MANCATA INTIMAZIONE AI TESTIMONI

Art. 255 – MANCATA COMPARIZIONE DEI TESTIMONI

Art. 296 – SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre,

per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi.

 

Il giudice dovrà tenere presente che dal 4 luglio 2009:

 

Potrà stendere la sentenza, anche per le cause pendenti in primo grado, in forma semplificata

Art. 132 – CONTENUTO DELLA SENTENZA

Art. 118 disp.att. – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Nella redazione della sentenza il giudice può limitarsi a dare conto in maniera succinta della esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con un richiamo a precedenti conformi. Scompare il riferimento allo svolgimento del processo.

 

Le parti dovranno tenere presente che dal 4 luglio 2009:

 

E’ introdotto il divieto di produrre documenti in appello

Art. 345 – DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE: In appello, anche per i giudizi pendenti in

primo grado, non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga

indispensabili

 

Saranno impugnabili le sentenze che decidono sulle opposizioni all’esecuzione

Art. 616–PROVVEDIMENTI SUL GIUDIZIO DI COGNIZIONE INTRODOTTO

DALL’OPPOSIZIONE: La causa di opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza

impugnabile, anche per i giudizi pendenti in primo grado.

 

Le altre norme riformate

 

Sarà diverso il modo di notificare le sentenze e le impugnazioni per i giudizi promossi dal 4

luglio 2009

Art. 285 – MODO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 330 – LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 (ora anche ai sensi del secondo comma: una copia anche se

il proc. difende più parti)

 

Se muore il contumace nei giudizi promossi dal 4 luglio 2009

Art. 300 – MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA O DEL

CONTUMACE: la morte della parte dichiarata contumace, interrompe il processo anche dal

momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte.

 

Cambia il ricorso in cassazione per i provvedimenti impugnati se pubblicati o depositati dal 4 luglio 2009

ART. 360- bis – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Art. 375 – PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 376 – ASSEGNAZIONE DEI RICORSI ALLE SEZIONI

ART. 380 bis – PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL

RICORSO E PER LA DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 385 – PROVVEDIMENTI SULLE SPESE

Previsto un filtro di ammissibilità , scompare il quesito di diritto. Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

S’istituisce un’apposita sezione , che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici. Riscritto (art. 380 bis) il procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio. E’ previsto che con l’iscrizione a ruolo si paga l’imposta di registro.

 

Cambiano alcune norme per i procedimenti cautelari promossi dal 4 luglio 2009

Art. 669 septies – PROVVEDIMENTO NEGATIVO: E’ stata soppressa la possibilità di opporsi ai

sensi dell’art. 645 alla condanna alle spese.

Art. 669 octies – PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO: Il giudice, quando emette un provvedimento cautelare ex art. 700 o idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito deve

provvedere sulle spese del procedimento cautelare.

 

Inoltre cambiano queste norme per le procedure esecutive promosse dal 4 luglio 2009

Art. 540 bis – INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO: Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede all’integrazione del pignoramento. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza.

In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

 

Art. 614 bis – ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILE O DI NON FARE:

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

 

Art. 624 – SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: Nei casi di sospensione del processo per gravi motivi se l’ordinanza non è reclamata o è confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile.

 

Art. 186 bis disp.att. – TRATTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI IN MATERIA ESECUTIVA: I

giudizi di merito nelle opposizioni agli atti esecutivi sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione

 

Altre novità introdotte

Art. 59 L. 69/2009 – DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE: Riscritti gli effetti delle decisioni delle questioni di giurisdizione.

Art. 2668 bis/ter – DURATA DELL’EFFICACIA DELLA TRASCRIZIONE: La trascrizione della

domanda giudiziale del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è

rinnovata prima che scada detto termine. Vi è una norma transitoria che consente di rinnovarla

entro il 4.7.2010.

 

Le disposizioni transitorie

Il comma 1 dell’art. 58 L. 69/2009 pone come principio generale quello per il quale le modifiche apportate si applicano solo ai giudizi instaurati dal 4. luglio 2009.

Il comma 2 dell’art. 58 L. 69/2009 individua alcune eccezioni relative a norme che dovranno essere applicate anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge. In particolare: quelle relative al contenuto della sentenza previste dall’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; quella relativa all’art. 345 c.p.c., inerente la produzione di nuovi documenti in appello; quella relativa all’art. 616 c.p.c., che esclude la non impugnabilità della sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione;

Il comma 3 dell’art. 58 L. 69/2009 estende anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 il principio che i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori

dall’udienza, che scadono nella giornata di sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il comma 5 dell’art. 58 L. 69/2009 prevede che le nuove disposizioni introdotte con la riforma del 2009 e riguardanti il ricorso ed il giudizio in Cassazione si applichino ai provvedimenti che siano stati pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore della riforma.

a cura di Antonio Rosa

(Ufficio Studi dell’Unione Triveneta – Area Civile)

 

 

Disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine”.

Giugno 22, 2009 di ildirittopertutti

Di seguito la relazione – estratta dal sito del Ministero della Giustizia - che accompagna il disegno di legge sulla riforma delle intercettazioni.

Provate a farvi una vostra idea…

 

L’intervento normativo proposto interviene sulla delicata materia delle intercettazioni.

Obiettivo della riforma è quello di contemperare le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta Costituzionale repubblicana (artt. 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che lo strumento della captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisca uno dei cardini dell’attività investigativa.

La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene disposta nell’ambito di indagini di competenza delle direzioni distrettuali antimafia: lo strumento captativo è infatti indispensabile a fini di accertamento e repressione dei reati di maggior gravità, quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Vero è che il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova è assai più limitato negli altri Paesi a democrazia avanzata, ma è pur vero che essi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell’Italia.

Si è ritenuto pertanto, sotto questo versante, di limitare l’intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere in primis più pregnante l’obbligo di motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni, ed in secondo luogo a disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione. Particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili solo in presenza di precisi requisiti.
Connessa a tale previsione è l’istituzione del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica. Il predetto funzionario deve periodicamente comunicare al capo dell’ufficio l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, onde consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, si è ritenuto di intervenire su due fronti; si è, difatti, previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso centri di Intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d’appello, laddove le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti procure della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, pressi i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull’articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consentirà inoltre un risparmio di spesa elevatissimo.
Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di dover diversamente regolamentare il regime dell’acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in guisa tale che le conversazioni intercettate non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva “scrematura” (ad opera prima del P.M., poi del GIP) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che vengono custodite in apposito registro riservato e secretate.

In tema di pubblicità degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.

In tal senso, si sono previste autonome fattispecie criminose per l’illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto e l’accesso illecito ai medesimi atti; è stata, infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosidetto “codice della privacy“) e dal codice di deontologia, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.

La riforma proposta si compone di quindici articoli.

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale. Esso va letto unitamente agli articoli 329 e 329-bis.
Con l’intervento proposto, il regime della riservatezza delle indagini risulta articolato come segue.
LLe intercettazioni telefoniche non acquisite da parte del giudice sono sempre coperte da segreto (art. 329-bis, come introdotto dall’articolo 8 del disegno di legge), così come gli atti di cui l’indagato o il suo difensore non abbiano conoscenza (art. 329 comma 1).
Tale norma in realtà contempla una forma di segreto diversa da quella prevista dall’articolo 329. Quest’ultimo, infatti, concerne il c.d. “segreto istruttorio”, mentre la norma introdotta prevede una forma di segreto volto a tutelare comunque la riservatezza dei soggetti, spesso incidentalmente coinvolti, anche oltre il termine di cessazione del segreto sugli atti del procedimento. A ciò consegue che, relativamente alle conversazioni irrilevanti, per effetto per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 114 (rimasta invariata), vige sempre il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto e nel contenuto.

- L’articolo 1 comma 1 lettera a) sostituisce il comma 2 dell’articolo 114, disponendo che è fatto divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ovvero delle investigazioni difensive, fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. Resta la possibilità di pubblicazione degli atti di indagine nel loro contenuto.
Rispetto all’attuale formulazione, si è ritenuto di rendere simmetrico il divieto di pubblicazione per le parti, estendendolo anche alle indagini difensive.
La successiva lettera b) introduce un comma 2-bis all’articolo 114, che stabilisce che per tutte le conversazioni, anche non coperte da segreto, è fatto divieto di pubblicazione, anche nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. La norma rappresenta una novità volta a rendere più stringente il divieto di pubblicazione delle conversazioni intercettate rispetto alle altre attività di indagine, in quanto fonte principale di propalazione di notizie e circostanze afferenti la vita privata di soggetti spesso accidentalmente coinvolti.
Si introduce altresì un comma 2-ter nell’articolo 114, ove si precisa che è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari (che atti di indagine non sono); di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza; ciò al fine di rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle ragioni dell’esercizio del potere di privazione della libertà personale ovvero di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, ma solo dopo che la persona sottoposta ad indagini sia stata posta in grado di conoscere le accuse mosse a suo carico.
L’articolo 1, comma 1, lettera c), sostituisce l’attuale comma 3 dell’articolo 114, aggiornandolo alla luce dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 20 24 febbraio 2005/; si prevede infatti che “se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni”.
Per la parte sanzionatoria, si rinvia ai successivi articoli 11 e 12.
La lettera d) riproduce sostanzialmente il comma 7 dell’articolo 114, prevedendo una generale pubblicabilità nel contenuto degli atti non più coperti da segreto, salve le eccezioni dianzi evidenziate.

L’articolo 2 modifica l’articolo 267 del codice di rito, relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento.
In particolare la norma proposta prevede un tendenziale limite alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi (ossia la metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari), superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine anche desunti dai contenuti di conversazioni intercettate nel medesimo procedimento. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga.
Si prevede, poi, un tendenziale limite a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi, anche in questo caso non desunti esclusivamente dai contenuti delle conversazioni intercettate, che rendano necessaria la prosecuzione delle operazioni.

L’articolo 3 modifica l’articolo 268 del codice, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzarsi per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione ed armonizzando il residuo contenuto del testo con gli articoli successivi. In particolare viene previsto dal novellato comma 3 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d’appello.
Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
Tale disciplina è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.

Gli articoli 4 e 5 rispettivamente introducono gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 268-sexies e riformulano l’articolo 269 del codice di procedura penale.
La riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall’articolo 268 del codice di procedura penale. La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale irrilevante viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. La procedura prevista è la più snella possibile, non prevedendosi un’apposita udienza, che avrebbe comportato un inutile appesantimento ed allungamento dei tempi procedimentali (con violazione del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo), bensì una facoltà del giudice di “sentire le parti, ove necessario, senza formalità”.
Viene comunque adeguatamente garantito il diritto di difesa, attraverso la previsione dell’interlocuzione del difensore, che può chiedere al giudice l’integrazione delle acquisizioni.
In particolare, si prevede (art. 4, comma 1, che introduce l’articolo 268-bis) che al termine delle operazioni (salvo che il giudice non autorizzi il cosidetto “ritardo del deposito”) il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza di essi; tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto “riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini”, ovvero quelli di cui è vietata l’utilizzazione, devono invece confluire nell’archivio riservato.
Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili.

Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato sopra indicato.
Si prevede poi un richiamo, nei limiti della compatibilità, della anzidetta normativa, ai dati relativi al traffico telefonico.
La selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante e di indicare al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l’acquisizione.
La nuova disciplina si caratterizza, inoltre, per l’istituzione di un apposito archivio riservato (articolo 89-bis del D.Lg.vo 271/1989, introdotto dall’articolo 10 del DDL) nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti, solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione.
La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell’archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto (art. 329-bis), con conseguente divieto di pubblicazione (art. 114, comma 1).
Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione. E’ stata infatti ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia (art. 268-ter, come introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. b), prevedendosi che, appena concluse le operazioni i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell’archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Si prevede altresì (e ciò vale anche per le trascrizioni effettuate dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari al fine di presentare le proprie richieste al giudice, ex art. 268-quater) il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi nonché i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
È stato regolamentato (art. 268-quater, come introdotto dal comma 1, lett. c) dell’art. 4) in forma analoga al meccanismo procedurale dell’acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente, cioè, alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni.
Si è previsto che il pubblico ministero possa presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti, e che il giudice debba restituire quelle ritenute non rilevanti. Si prevede altresì che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 268-bis, che consente ai difensori di estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.
E’ stata, infine, prevista e disciplinata la facoltà di accesso all’archivio riservato da parte del giudice, d’ufficio ovvero a richiesta di parte, anche nel corso dell’udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari.
L’articolo 268-quinquies (comma 1 lett. d) dell’art. 4) disciplina le ipotesi in cui l’ascolto e l’acquisizione delle conversazioni vengano disposte dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari.
Si prevede che dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dall’articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. All’esito può disporre con ordinanza motivata l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
L’articolo 268-sexies (comma 1 lett. e) dell’art. 4) prevede, infine, che dopo la chiusura delle indagini preliminari debba essere dato avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze sulle quali sia stato emesso decreto di intercettazione, se diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, dell’avvenuta esecuzione nei loro confronti delle operazioni di intercettazione. Tale norma consente ai menzionati soggetti di avere contezza di ogni intercettazione effettuata a proprio carico, anche qualora alla stessa consegua l’emissione di un decreto di archiviazione.
L’avviso non viene inviato nei seguenti casi (comma 3):
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51 comma 3-bis, 51 comma 3-quater e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l’utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

L’articolo 5, nel riformulare l’articolo 269 del codice di procedura penale, prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell’archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero decorsi cinque anni dal deposito del decreto di archiviazione (comma 1).
Si prevede inoltre (comma 2) che, anche prima del decorso dei termini anzidetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. Il tal caso il giudice, prima di decidere, deve acquisire il consenso delle parti.

Gli articoli 6 e 7 adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l’ipotesi di trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria delle intercettazioni per l’utilizzabilità in altro procedimento (art. 270) e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti prevista dall’art. 295 del codice di procedura penale.

L’articolo 8 prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell’archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre assoggettati al segreto. Si è ritenuto di prevedere tale disciplina con norma autonoma rispetto a quella dell’art. 329 del codice di procedura penale, già disciplinante la materia del segreto in corso di indagine; ed invero, tale scelta è apparsa più opportuna per meglio evidenziare la differente natura del segreto inerente gli atti contenuti nell’archivio riservato (volto a tutelare la riservatezza dei soggetti intercettati) rispetto al segreto di indagine (volto invece a tutelare il corretto andamento delle attività investigative). Tale diversità si evidenzia, poi, nella maggiore durata del segreto posto a tutela della riservatezza, il quale si protrae anche oltre il termine delle indagini preliminari e copre l’intera permanenza della suddetta documentazione all’interno dell’archivio riservato.

Gli articoli 9 e 10 recano modifiche all’articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D. lgs. 271/1989) e vi introducono l’articolo 89-bis. Le due disposizioni disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’archivio riservato delle intercettazioni nonché la figura del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della Repubblica; viene previsto, inoltre, che l’archivio in questione venga tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
In particolare, il funzionario responsabile dovrà comunicare ogni due mesi al procuratore della Repubblica l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi; tale disposizione è stata prevista per consentire al capo dell’ufficio giudiziario di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e rendere attuabile il suo consapevole controllo sulle predette attività, anche sotto il profilo delle spese affrontate per realizzarle.

L’articolo 11 (comma 1, lett. a) riformula l’articolo 379-bis del codice penale (“Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale”); la nuova formulazione della norma sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di “chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza”.
Ove l’agevolazione sia soltanto colposa, le pene sono considerevolmente diminuite, mentre se la condotta è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio le pene sono aumentate.
In tal modo, si è approntata una tutela penale fondata sull’accesso “qualificato” ad atti del procedimento penale, configurando pertanto il reato in esame come reato “proprio” (ad esempio anche del difensore o dell’investigatore privato incaricato delle investigazioni difensive); la previsione della circostanza aggravante a carico del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio (magistrato, suoi ausiliari, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, perito), che impone un trattamento sanzionatorio più grave in ragione della violazione dell’obbligo di fedeltà del pubblico dipendente, pone la norma in esame in termini di specialità rispetto alla norma generale di cui all’articolo 326, in quanto limitata ai soli atti delle indagini preliminari.
Il comma 4 del medesimo articolo riproduce il comma 2 della vecchia formulazione della norma, che sanziona l’inottemperanza all’ordine di non divulgare notizie del procedimento penale impartito al sommario informatore dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies c.p.p., anche se la sanzione (prevista prima fino a un anno di reclusione) è stata elevata da uno a tre anni.
La successiva lettera b) dell’articolo in esame introduce, poi, una ulteriore fattispecie di reato (617-septies) volta a sanzionare chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto; tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si sia limitato a ricevere gli atti di cui sopra, senza concorrere nell’accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.
In relazione (lett. c) all’art. 684 del codice penale (il cui testo viene armonizzato con i contenuti dell’articolo 114 del codice di procedura penale) viene, poi, prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (comma 4).

L’articolo 12 introduce, infine, una specifica sanzione amministrativa (art. 164-bis D. lgs. 196/2003) per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e dal codice di deontologia; la sanzione predetta, consistente nel pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro, dovrà essere irrogata nei confronti dell’autore della pubblicazione ovvero del direttore o vice-direttore responsabile da parte del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito delle proprie attività istituzionali e potrà anche essere corredata dalla sanzione accessoria della pubblicazione della decisione, resa obbligatoria nelle ipotesi più gravi. In tali ultimi casi – ovvero quando la comunicazione abbia ad oggetto dati sensibili o riguardanti minori, ovvero risulti reiterata o comunque di particolare gravità – è applicabile nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a sessantamila euro.

Viene, pertanto, approntato un completo apparato sanzionatorio contro le ingiustificate aggressioni alla riservatezza delle notizie custodite nell’archivio riservato più volte menzionato, provenienti sia dall’intraneus che dall’extraneus, imponendo al contempo sanzioni più efficaci anche nei confronti dell’autore e del responsabile della pubblicazione di dati personali effettuata in violazione delle norme del codice della privacy.

L’articolo 13, quindi, prevede l’abrogazione dell’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98. Detta norma, infatti, indica una particolare procedura per l’individuazione di apparecchi o strumenti idonei ad operare intercettazioni di comunicazioni ai sensi del vigente codice di rito ed appare in contrasto con i principi comunitari di libera circolazione delle merci nonché con la specifica normativa del settore degli apparati radio e terminali di telecomunicazione (direttiva 99/5 recepita con il decreto legislativo n. 269/2001).

L’articolo 14, poi, chiarisce che le disposizioni processuali introdotte dalla legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, e che il novellato articolo 268, comma 3, potrà trovare applicazione soltanto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale disciplinante l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui all’articolo 3; l’articolo 15, infine, prevede le disposizioni relative alla copertura finanziaria del disegno di legge“.<!–

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21 giugno 2009: non dimenticate il referendum sulla legge elettorale

Giugno 12, 2009 di ildirittopertutti

Domenica 21 giugno si va a votare. I cittadini italiani sono infatti chiamati a decidere se mentenere intatta l’odierna legge elettorale o, naturalmente, se modificarla. In questi giorni se ne è parlato poco e pochi sanno davvero ciò su cui saranno chiamati ad esprimere il voto.

Questi allora, in breve, i quesiti che ci troveremo davanti.

(per maggiori informazioni consulate il sito www.referendumelettorale.org)

Presentazione dei quesiti

Il 1° e il 2° quesito: premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento

Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di liste” che ottiene il maggior numero di voti.

Il fatto che sia consentito alle liste di coalizzarsi per ottenere il premio ha fatto sì che, alle ultime elezioni, si siano formate due grandi coalizioni composte di numerosi partiti al proprio interno. E la frammentazione è notevolmente aumentata.

Il 1° ed il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato) si propongono l’abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste.

In caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.

Un secondo effetto del referendum è il seguente: abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per ottenere rappresentanza parlamentare, cioé, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4 % alla Camera e 8 % al Senato.

In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.

All’esito dell’abrogazione, resteranno comunque in vigore le norme vigenti relative all’indicazione del “capo della forza politica” (il candidato premier) ed al programma elettorale.

Gli effetti politico-istituzionali del 1° e del 2° quesito

Il sistema elettorale risultante dal referendum spingerà gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase pre-elettorale, la costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche e incentivando la riaggregazione nel sistema partitico. Si potrà aprire, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica. La frammentazione si ridurrà drasticamente. Non essendoci più le coalizioni scomparirà l’attuale schizofrenia tra identità collettiva della coalizione e identità dei singoli partiti nella coalizione. Con l’effetto che i partiti sono insieme il giorno delle elezioni e, dal giorno successivo, si combattono dentro la coalizione.

Sulla scheda apparirà un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista per ciascuna aggregazione che si candidi ad ottenere il premio di maggioranza.

Le componenti politiche di ciascuna lista non potranno rivendicare un proprio diritto all’autonomia perché, di fronte agli elettori, si sono presentate come schieramento unico, una cosa sola. Nessuno potrà rivendicare la propria “quota” di consensi. E sarà molto difficile spiegare ai cittadini eventuali lacerazioni della maggioranza. Lo scioglimento del Parlamento una volta che è entrata in crisi una maggioranza votata compattamente dagli elettori potrebbe essere politicamente molto probabile.

L’eliminazione di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una sterzata esattamente opposta all’attuale. Piuttosto che l’inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e superino la soglia di sbarramento.

Il 3° quesito: abrogazione delle candidature multiple e la cooptazione oligarchica della classe politica

Un terzo quesito referendario colpisce un altro aspetto di scandalo. Oggi la possibilità di candidature in più circoscrizioni (anche tutte!) dà un enorme potere al candidato eletto in più luoghi (il “plurieletto”). Questi, optando per uno dei vari seggi ottenuti, permette che i primi dei candidati “non eletti” della propria lista in quella circoscrizione gli subentrino nel seggio al quale rinunzia. Egli così, di fatto, dispone del destino degli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria scelta. Se sceglie per sé il seggio “A” favorisce l’elezione del primo dei non eletti nella circoscrizione “B”; se sceglie il seggio “B” favorisce il primo dei non eletti nella circoscrizione “A”. Nell’attuale legislatura, questo fenomeno, di dimensioni veramente patologiche, coinvolge circa 1/3 dei parlamentari. In altri termini: 1/3 dei parlamentari sono scelti dopo le elezioni da chi già è stato eletto e diventano parlamentari per grazia ricevuta. Un esempio macroscopico di cooptazione!

E’ inevitabile che una tale disciplina induca inevitabilmente ad atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare. Inoltre i parlamentari subentranti (1/3, come si è detto) debbono la propria elezione non alle proprie capacità, ma alla fedeltà ad un notabile, che li premia scegliendoli per sostituirlo.

Con l’approvazione del 3° quesito la facoltà di candidature multiple verrà abrogata sia alla Camera che al Senato.

Il 6 e 7 giugno si vota anche in alcuni Comuni ed in alcune Province!

Maggio 22, 2009 di ildirittopertutti

Il 6 e 7 giugno, oltre alle elezioni europee di cui già abbiamo parlato (vedi post del 7 maggio), in alcuni Comuni ed in alcune Province ci saranno le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Perchè nessuno possa trovarsi impreparato all’interno della propria cabina vi forniamo un breve video chiarificatore sulla prossima tornata elettorale: per vederlo basta cliccare qui sotto…

         Elezioni amministrative 2009 : clicca qui e guarda come si vota!

Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009: a cosa serve il parlamento europeo che siamo chiamati ad eleggere?

Maggio 7, 2009 di ildirittopertutti

La sede di Strasburgo (Francia) del  Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è l’unico organo dell’Unione europea eletto direttamente dai cittadini. E’ composto da 785 deputati, scelti ogni cinque anni dagli elettori dei 27 Stati membri dell’Unione europea quali portavoce di 492 milioni di cittadini.

Il 6 ed il 7 giugno si terranno, contemporaneamente in tutti gli Stati membri, le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo .

Noi italiani siamo chiamati ad eleggere 72 deputati. (ovvero le stesso numero dei deputati francesi e di quelli inglesi, 22 più della Spagna e 27 meno della Germania).

L’impegno civile cui siamo chiamati  è particolarmente importante:  si tratta di nominare, in seno all’unica assemblea paneuropea direttamente eletta, coloro che decideranno il futuro dell’Europa per i prossimi cinque anni!

Ciò nonostante ancora oggi non tutti sanno quali sono concretamente i ruoli del Parlamento europeo.

Una tale ignoranza può portare a sottovalutare l’importanza delle prossime elezioni europee: il tutto a completo detrimento dei nostri stessi diritti di cittadini!

La nostra associazione vuole evitare tutto questo e, a tal fine, vi fornisce in poche righe un piccolo contributo informativo.

Il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali:

1. il potere legislativo

Parlamento europeo e Consiglio dei ministri approvano congiuntamente le leggi proposte dalla Commissione europea. L’iniziativa legislativa spetta, infatti, a quest’ultima ma il Parlamento europeo può comunque esercitare il suo potere politico di impulso legislativo presentando raccomandazioni alla stessa Commissione.

Il Parlamento svolge, quindi, un ruolo attivo nell’elaborazione di provvedimenti legislativi che  hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini, ad esempio in materia di protezione dell’ambiente, diritti dei consumatori, pari opportunità, trasporti e libera circolazione dei lavoratori, dei capitali, dei servizi e delle merci.

2. il potere di bilancio

Il Parlamento europeo condivide con il Consiglio il potere di adottare il bilancio annuale dell’Unione europea ed  ha il potere di respingere il progetto di bilancio presentato dalla Commissione, nonché quello di proporre modifiche alla spesa obbligatoria ed il diritto di proporre emendamenti alla spesa non obbligatoria del bilancio.

3. il potere di controllo democratico

Last but not least il Parlamento europeo esercita un controllo democratico sull’attività comunitaria, soprattutto tramite l’istituzione di temporanee commissioni d’inchiesta.

Ha, inoltre, il compito di votare la fiducia alla Commissione nel suo insieme, dopo aver ascoltato le audizioni dei singoli commissari designati, e può esercitare una “mozione di censura” verso la Commissione, che viene ridisegnata e sottoposta a nuova votazione.

Qualunque nuova adesione di uno stato all’Unione europea, nonché la maggior parte degli accordi internazionali, deve ricevere l’approvazione del Parlamento.

Maggio 4, 2009 di ildirittopertutti

“Qui ad Atene noi facciamo così.

 Il nostro governo favorisce i molti invece che i pochi, per questo è detto democrazia. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private. Ma in nessun caso si avvale delle pubbliche cariche per risolvere le sue questioni private.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato di rispettare le leggi, anche quelle non scritte in cui la sanzione risiede soltanto nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di buon senso. La nostra città è aperta ed è per questo che noi non cacciamo mai uno straniero.

Qui ad Atene noi facciamo così.”

 

               Discorso di Pericle (495-429 a.C.) agli ateniesi nel 461 a.C.