Sottrazione internazionale di minori Corte e art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Cass. 7 gennaio 2011 n°277

aprile 13, 2011

Ribadisce la Cassazione, con sentenza n°277 del 7 gennaio 2011, che in tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto indispensabile perchè possa essere disposto l’immediato rimpatrio del minore, illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato contraente, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, non rilevando ai fini dell’accoglimento della domanda di rimpatrio le cause e le ragioni di tale mancato esercizio.
Nella fattispecie in esame, prima del trasferimento in Italia dei minori dal Regno Unito, luogo di ultima residenza familiare, la coabitazione del padre con i minori era cessata da oltre tre mesi e vi erano state solo due visite del medesimo ai figli nell’indicato periodo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato.

Avvocato Gabriella CASSIBBA

Costituzionalmente illegittimo l’art. 630 del cpodice di procedura penale nella parte in cui non prevede un caso di revisione della sentenza se necessario ai sensi dell’art. 46 della CEDU

aprile 13, 2011

Si riporta di seguito quanto indicato all’art. 46 della CEDU:
1 -  Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2  - La sentenza definitiva della Corte e trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
3  - Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sen- tenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sen- tenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioran- za dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in se- no al Comitato.
4  - Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di con- formarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggio- ranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obbli- ghi assunti dalla Parte ai sensi del para- grafo 1.
5 - Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comita- to dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.

Avvocato Gabriella CASSIBBA

La legge sul c.d. “Legittimo Impedimento” al vaglio della Corte Costituzionale

gennaio 19, 2011
(Fonte www.questionedelladecisione.blogspot.com)

La Corte Costituzionale, con sentenza a maggioranza (12 a 3) boccia in parte la legge n. 51 del 7 aprile 2010 denominata Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (il testo della legge lo trovi a lato nella sezione “Novità legislative”).
In pratica, il Presidente del Consiglio non potrà più autocertificare la propria impossibilità a presentarsi in udienza e non avrà diritto al rinvio fino a sei mesi, mentre è fatto salvo l’istituto del legittimo impedimento. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del legittimo impedimento è demandata a un giudice.
Le reazioni sono state molto diverse:
per esempio, il Ministro Bondi ha tuonato “[la Consulta] ha violato i principi fondamentali della Costituzione”, e ancora “Siamo di fronte al rovesciamento dei cardini della nostra Costituzione e dei principi fondamentali di ogni ordine democratico”, mentre un più cauto Ghedini ha detto “la Corte ha equivocato. Nell’intervenire su modalità attuative, la Corte Costituzionale sembra avere equivocato la natura e la effettiva portata di una norma posta a tutela della possibilità di esercitare serenamente l’attività di Governo”.
Sull’altro versante, Donatella Ferranti, capogruppo commissione Giustizia del PD “Le anticipazioni sulle motivazioni della Corte smontano sostanzialmente l’impianto della legge. Il parlamento è stato quindi impegnato inutilmente per troppi mesi” e Bersani, che cerca di riportare la discussione su problemi di più diffusa importanza “Berlusconi non pensi che adesso il Paese possa girare attorno ai suoi problemi perche’ il Paese ne ha di ben altri”.
[fonte Repubblica, qui e qui]
In sostanza si dibattono due principi: l’uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, caposaldo Costituzionale e l’esigenza di governare e adempiere i propri uffici di un Presidente del Consiglio, che ha chiaramente situazioni in cui è impossibilitato a comparire, eventualmente, in un’aula di tribunale. Il tema non è di semplice esecuzione. La Corte ovviamente, essendo custode della Costituzione, non può far altro che intervenire in tutte quelle situazioni in cui ravvisa una violazione dei principi costituzionali rinviando, per l’approvazione, alla modifica della Carta. In sè, come dicevo, il quesito non è di semplice soluzione. Purtroppo, la conoscenza dei protagonisti rende quasi tutti incapaci della necessaria obiettività.
Chi si aspettava una promozione o bocciatura completi rimane forse deluso ma, la Corte, altro non poteva fare se non adempiere i propri uffici: valutazione della costituzionalità. Il legittimo impedimento in sè non è una norma che viola principi costituzionali ma li viola se diventa un salvacondotto per non comparire mai. Il bicchiere è, quindi, forzatamente a metà: dipenderà dalla soddisfazione individuale in tale sentenza vederlo mezzo pieno o mezzo vuoto.

Avv. Marco Bernabè

immigrati in Italia

dicembre 30, 2010

“C’è una precisa volontà politica di continuare a produrre clandestinità in Italia”. Gianfranco Schiavone, consigliere nazionale Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), intervistato da Diritto di critica spiega le ragioni del “silenzio voluto” di fronte alla direttiva europea del 2008 sul rimpatrio degli immigrati irregolari (da applicare negli stati Ue entro il 24 dicembre, ma non ancora recepita dall’Italia) e spiega perché bisognerebbe riscrivere l’intera normativa italiana per combattere realmente l’irregolarità e “l’accanimento contro gli stranieri”.

Obiettivo della direttiva, favorire una procedura di allontanamento che rispetti maggiormente i “diritti” degli espulsi. Tra le novità, il “rimpatrio volontario” come alternativa all’espulsione coercitiva: ogni stato dovrà assicurare un periodo da 7 a 30 giorni all’immigrato che scelga “la partenza volontaria” (possibilità negata solo in caso di commissione di reati, pericolo per l’ordine pubblico e rischio di fuga). Nel caso di allontanamento volontario, gli Stati Ue hanno la possibilità di eliminare qualsiasi termine inibitorio del reingresso (che secondo la direttiva non può superare i 5 anni), “in modo da creare un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni”, spiega Schiavone.

Possibilità che in Italia non è ammessa: “Attualmente,  lo straniero irregolare può tornare nel proprio paese o clandestinamente o in esecuzione di un ordine di allontanamento”. E una volta espulso, l’immigrato non può fare ritorno in Italia per almeno 10 anni. “Una normativa rozza e inefficace – commenta Schiavone – che non prevede nessuna premialità e mina qualsiasi collaborazione tra le parti”.

La direttiva, inoltre, pur prevedendo la detenzione dello straniero irregolare, assicura alcune garanzie (deve essere una misura “strettamente necessaria” e può durare al massimo 18 mesi). Nella normativa italiana invece gli irregolari entrano in un meccanismo “di un’eterna privazione della libertà”, con il rischio di detenzione (dai 3 ai 5 anni in caso di mancata esecuzione dell’allontanamento, dopo l’uscita dai Cie) “che li equipara ai peggiori criminali, punendoli non per un reato commesso, ma per il solo fatto di essere clandestini”. Colpa di un “perverso circuito tra sanzioni penali e amministrative”, spiega Schiavone, introdotto a partire dalla Bossi – Fini, che ha alimentato “un accanimento durissimo verso l’immigrato”.

Per applicare la direttiva europea, “bisognerebbe riscrivere completamente l’attuale normativa”, spiega Schiavone. Forse si potrebbe ripartire dalla legge Turco-Napolitano, “sicuramente più in linea con l’attuale spirito europeo nel prevedere l’allontanamento coattivo come un’eccezione e non come la norma”. Termine ultimo dell’applicazione delle nuove norme sui rimpatri era il 24 dicembre, ma il processo di recepimento in Italia non è neanche iniziato: “C’è un voluto silenzio di fronte a questa direttiva, per continuare ad alimentare una fabbrica della paura”(CIT. La Repubblica)

Avv. Gabriella CASSIBBA

Cittadinanza italiana, stranieri e matrimonio dopo il pacchetto sicurezza

novembre 28, 2010

“L’introduzione del pacchetto sicurezza (l. 94 del 2009) e’ intervenuto sulla disciplina della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio (art. 5 della legge n. 91 del 1992), modificandone i requisiti in senso piu’ restrittivo. La cittadinanza italiana puo’ ora essere richiesta se lo straniero risiede legalmente in Italia da due anni dopo il matrimonio (un anno in presenza di figli) – anziche’ sei mesi come era previsto nella precedente normativa; al momento dell’adozione del decreto di cittadinanza non deve essere intervenuta separazione legale dei coniugi, o scioglimento/annullamento/cessazione degli effetti civili del matrimonio – mentre nella formulazione precedente non era indicato il “momento” del controllo, potendosi dunque presupporre (verifica in giurisprudenza) che tale momento fosse quello della presentazione dell’istanza.
Altre novita’ di minor rilievo riguardano l’impossibilita’ di autocertificare il possesso dei requisiti richiesti (dunque devono essere esibiti tutti i certificati relativi al matrimonio, residenza legale, casellario giudiziale, carichi pendenti, stato di famiglia, ecc.ecc.) e il costo della domanda, di euro 200,00.
La nuova legge dispone, secondo i principi generali del nostro ordinamento, per il futuro. Di conseguenza tutte le domande di cittadinanza per matrimonio presentate successivamente al 8 agosto 2009 (giorno di entrata in vigore del pacchetto sicurezza) dovranno necessariamente soddisfare i nuovi requisiti. Ben piu’ problematico e’, invece, il regime delle domande che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge erano ancora pendenti. Il tema e’ stato affrontato da una circolare del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2009, che stabilisce – a nostro avviso illegittimamente – la disciplina da applicare in questi casi:
- alle domande per le quali l’otto agosto 2009 erano gia’ trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza si applichera’ la precedente normativa;
- alle domande per le quali l’otto agosto 2009 non era ancora decorso il termine di due anni, si applichera’ la normativa nuova.
Secondo la circolare in quest’ultimo caso non si sarebbe formato un “diritto soggettivo pieno” del richiedente, e dunque questi dovra’ dimostrare di aver maturato due anni di residenza legale in Italia.”

normativa di riferimento:

11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

Avv. Gabriella Cassibba

Istituto europeo per la parità di genere

novembre 28, 2010

E’ stato creato l’Istituto europeo per la parità di genere Regolamento n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in GUUE, 30 dicembre 2006, L 403/9.

L’uguaglianza tra uomini e donne costituisce un diritto fondamentale previsto dal trattato CE e una politica prioritaria dell’Unione. Malgrado i progressi compiuti, si può e si deve ancora fare molto sia dal punto di vista della vita professionale che della vita privata.

In quest’ottica, l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere svolgerà un ruolo determinante mettendo a disposizione l’esperienza richiesta per elaborare misure a favore dell’uguaglianza in tutta l’Unione europea.

OBIETTIVI

L’Istituto avrà i seguenti obiettivi principali:

  • la promozione e il rafforzamento dell’uguaglianza fra donne e uomini;
  • l’integrazione delle questioni di uguaglianza fra donne e uomini in tutte le politiche comunitarie e nelle relative politiche nazionali;
  • la lotta contro la discriminazione fondata sul sesso;
  • la sensibilizzazione dei cittadini europei.

Secondo il presente regolamento, questo contributo si tradurrà essenzialmente in un’assistenza tecnica apportata alle istituzioni comunitarie, in particolare alla Commissione, nonché alle autorità degli Stati membri.

MISSIONI E COMPITI

Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni

Le principali attività dell’Istituto per l’uguaglianza di genere saranno la raccolta, la messa in comune, l’analisi e la diffusione di informazioni relative all’uguaglianza tra uomini e donne a livello comunitario.

In base a criteri rigidi, l’Istituto elaborerà metodi volti ad aumentare l’obiettività, la comparabilità e l’affidabilità dei dati a livello europeo.

3.Sulla base dei dati obiettivi, affidabili e comparabili che avrà riunito, l’Istituto elaborerà strumenti metodologici destinati ad integrare meglio la parità fra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie.

La raccolta e l’analisi delle informazioni dovranno estendersi alle organizzazioni internazionali e ai paesi terzi al fine di consentire una comprensione globale delle questioni di uguaglianza tra uomini e donne che si pongono al di fuori dell’UE, nonché di sostenere l’impegno della Comunità a favore dell’integrazione dell’uguaglianza di genere nelle politiche delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo.

Infine, realizzerà delle indagini sulla situazione della parità fra donne e uomini in Europa.

Promozione del dialogo a livello europeo

L’Istituto avrà anche il compito di organizzare attività volte a promuovere gli scambi di esperienze e lo sviluppo del dialogo a livello europeo con tutte le parti in causa, in particolare le istituzioni della Comunità e degli Stati membri, le parti sociali, le organizzazioni non governative, i centri di ricerca, ecc.

Più specificatamente, l’Istituto:

  • creerà e coordinerà una rete europea sull’uguaglianza uomini/donne;
  • organizzerà riunioni ad hoc di esperti;
  • incoraggerà lo scambio di informazioni tra ricercatori e favorirà l’integrazione della problematica nei loro lavori;
  • metterà in atto un dialogo e una cooperazione con organizzazioni non governative, organizzazioni militanti, università, esperti, centri di ricerca e parti sociali.

[...]

Avvocato Gabriella Cassibba

regolamento

DAPHNE III

novembre 28, 2010

Programma “prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) “ Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» in GUUE 3 luglio 2007, L 173/19.

“Programma volto a prevenire e a combattere la violenza nei confronti dei bambini, adolescenti e donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio – Progetti transnazionali specifici

Azioni:

I progetti che la Commissione intende co-finanziare riguardano i seguenti settori prioritari:

I – Programmi di trattamento rivolti agli autori di atti di violenza nei confronti di bambini, adolescenti e donne:
- Rilevamento delle ricerche e dei programmi esistenti in Europa nel settore in questione;
- Scambi, sviluppo di capacità e trasferimento di conoscenze relativamente ai programmi di trattamento degli autori di atti di violenza.

II – Legislazione europea in materia di violenza:
- Rilevamento della legislazione esistente in tutti i paesi dell’Ue, dei paesi AELE, paesi candidati e dei Balcani occidentali;
- Analisi degli effetti e dell’efficacia delle legislazioni nazionali sulla violenza e sulla loro applicazione;
- Scambio di esperienze e di insegnamento tratti dalla legislazione e dalla sua applicazione, al fine di sviluppare le capacità di coloro che lavorano nel settore in questione.

III – Sensibilizzazione, istruzione e informazione mirata:
- Campagne di sensibilizzazione e di informazione mirate, volte a far conoscere ad alcuni gruppi di persone gli effetti nefasti della violenza e volti ad incoraggiare un spirito di tolleranza zero nei confronti della violenza;
- Azioni educative e informative mirate, volte a far conoscere la normativa e le politiche nel settore in questione e la possibilità di segnalare  atti di violenza e di ottenere assistenza;
- Azioni nell’ambito dell’anno europeo per le pari opportunità;
- Elaborazione di programmi di formazione permanenti per le persone che lavorano con bambini, adolescenti, donne e famiglie a rischio.

IV – Studi, valutazioni e ricerche:
- Ricerche e studi quantitativi sulla violenza nei confronti dei bambini e adolescenti nell’ambito dello sport;
- Ricerche quantitative e qualitative sulla natura degli abusi e sfruttamento sessuale dei bambini in Europa;
- Identificazione e analisi delle tendenze nella legislazione, raccolta dati, politiche e strutture di inquadramento, servizi di aiuto alle vittime
- Studi di iniziative esistenti volte ad aiutare le vittime della tratta degli essere umani, dei crimini d’onore e dei matrimoni forzati
- Ricerche sulle violenze nei confronti delle donne anziane in Europa

V – Indicatori e raccolta dei dati collegati. Realizzazione di indicatori  e raccolta dati collegati ai seguenti settori:
- Violenza contro i bambini a casa e in famiglia;
- Violenza contro i bambini, adolescenti e donne che vivono e/o lavorano nella strada;
- Violenza contro i bambini e adolescenti nelle scuole e negli istituti di istruzione

VI -  Identificazione del campo di azione a partire dai risultati di progetti finanziati da Daphne. Realizzazione di studi nei seguenti settori:
- Violenza nei confronti di donne che lavorano  nell’industria del sesso;
- Violenza nei confronti di adolescenti immigrati e/o donne sul luogo di lavoro

VII – Scambio, adattamento e applicazione delle buone pratiche esistenti. La priorità sarà accordata ai progetti seguenti:
- Sviluppare, adattare e applicare i programmi di formazione esistenti elaborati nel quadro di Daphne;
- Sviluppare le capacità e la condivisione di competenze ‘nell’arte di essere genitore’ e incoraggiare le relazioni non violente  nella famiglia;
- Favorire lo sviluppo di capacità, lo scambio di informazioni e la condivisione di competenze al fine di prevenire gli abusi, le negligenze e i cattivi trattamenti nei confronti dei neonati e dei bambini in età pre-scolare.

Avvocato Gabriella Cassibba

programma

APPUNTI E SCHEMI DI DIRITTO

novembre 28, 2010

Da oggi il blog “ildirittopertutti” è lieto di comunicare che nasce un’iniziativa rivolta soprattutto agli studenti. Apriamo una sezione dedicata agli appunti e schemi di diritto per facilitare lo studio e velocizzare l’apprendimento.

La riforma della giustizia parte dal c.d. Processo Breve

gennaio 24, 2010

Il 20 gennaio 2010, con 163 voti favorevoli, 130 contrari e due astenuti, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge sul processo breve. .. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione finale. L’opinione pubblica è assai divisa e le polemiche sembra stentino a sopirsi.

Qui sotto ne riportiamo il testo perchè è dalla lettura di questo che è necessario partire per poter effettuare ogni eventuale commento; commento che non sia solo politico ma, prima di tutto, giuridico.

Tuttavia, in una prima approssimazione pare potersi dire che l’intento di accorciare i processi se, da un lato, è assai pregievole, oltre che impellente, dall’altro, rischia di rimanere un contenitore vuoto – addirittura controproducente - se non lo si accompagna ad una efficace riforma strutturale che parta innanzitutto dall’implementazione e rafforzamento dei mezzi, delle risorse e del personale.   

Buona lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA, DISEGNO DI LEGGE 1880

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 gennaio 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo, Pistorio, Tofani, Casoli, Bianconi, Izzo, Centaro, Longo, Allegrini, Balboni, Benedetti Valentini, Delogu, Gallone, Mazzatorta, Mugnai, Valentino, Alicata, Amato, Asciutti, Barelli, Bettamio, Butti, Castro, Costa, Cursi, Esposito, Gallo, Ghigo, Giordano, Lauro, Licastro Scardino, Menardi, Morra, Orsi, Palmizio, Paravia, Piccioni, Pichetto Fratin, Piscitelli, Rizzotti, Sarro, Scarpa Bonazza Buora, Giancarlo Serafini, Speziali, Stancanelli, Tancredi, Totaro, Vetrella, Viceconte, Azzollini, D’Ambrosio Lettieri, Lenna, Saro, Tomassini, Baldassarri, Bonfrisco, Conti e Gramazio:

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. L’articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Procedimento). – 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.
2. La domanda è proposta dall’interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l’indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell’eventuale indennizzo, nonché l’indicazione dell’ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell’atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell’eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 4.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d’ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.
5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all’amministrazione ingiunta. L’opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato, a cura dell’opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell’udienza.
6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione del decreto per gravi motivi.
7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell’opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l’opposto non si costituisce e l’opposizione è respinta, il giudice condanna d’ufficio l’opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, l’istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell’articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Se l’udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente.

Art. 2.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, le parole: «, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono soppresse;

b) all’articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sono inserite le seguenti: «per il procedimento regolato dall’articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Nell’articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’espressione: «sentenza anche non definitiva» deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di merito anche non definitiva».

Art. 4.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell’atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l’udienza o la discussione sono sospese o rinviate su richiesta del convenuto o del suo difensore, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un’unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro 300.000, il termine indicato nel comma 1, lettera a), è di due anni.

4. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica anche, nella composizione di cui all’articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

Art. 5.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

1. Nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
Art. 531-bis. – (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo). – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.
2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l’azione penale ai sensi dell’articolo 405.
4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649».

2. Il corso dei termini indicati nell’articolo 531-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 6.

(Modifica dell’articolo 23 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 o dell’articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell’articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

Art. 7.

(Clausola di monitoraggio)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Art. 8.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 531-bis del codice di procedura penale».

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 del codice di procedura penale, ovvero due anni e tre mesi nei casi di cui al comma 7 dell’articolo 531-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di primo grado nei confronti dell’imputato. Si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 531-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 531-bis del codice di procedura penale non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

// //

 

 

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE IN PILLOLE (ovvero ridotta in nove pagine):

giugno 24, 2009
 

 

Pr l’attore per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Cambia la competenza del giudice di pace

Art. 7 – COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE: Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Viene inoltre aggiunta la competenza per materia per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (articolo 7, terzo comma, numero 3 bis).

 

Art. 442 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

OBBLIGATORIE: Per le controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, non si segue il rito lavoro (neanche in appello). 

 

Cambia la competenza territoriale per alcune controversie in materia di previdenza e di

assistenza

 

Art. 444 – GIUDICE COMPETENTE: Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.

 

Sono abrogati il rito lavoro per i sinistri ed il rito societario

Non si applicherà più il rito del lavoro (abrogazione dell’articolo 3 legge 102/2006) alle cause per risarcimento danni da sinistri stradali (inclusi i giudizi introdotti con rito ordinario per i quali al 4 luglio non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426) e non si potranno più introdurre cause col rito societario.

 

Semplificata la procura all’avvocato

Art. 83 – PROCURA ALLE LITI: Si chiarisce che la procura può essere rilasciata anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

La procura alle liti si apre al processo telematico con la previsione che potrà essere data anche con documento informatico; se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale. 

 

Dovrà tenere presente la proposta conciliativa ricevuta ai fini della condanna alle spese

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: L’attore dovrà tenere in debito conto le proposte

transattive formulate dalla parte convenuta prima e nel corso del giudizio, infatti il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta, salvo la possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o perché ricorrono eccezionali ragioni.

Ne consegue la necessità di una nuova lettura degli Artt. 27/28 del Codice deontologico forense.

 

L’assistito potrà rispondere per lite o resistenza in giudizio infondata

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Dovrà integrare il contenuto della citazione

Art. 163 – CONTENUTO DELLA CITAZIONE: L’avviso di rito di cui al nr. 7) sulle decadenze da inserire nella citazione deve contenere il riferimento alle preclusioni relative alle eccezioni di incompetenza di cui all’art. 38 oltre che a quelle dell’art. 167 c.p.c..

 

Potrà ricorrere al procedimento sommario

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

L’attore potrà decidere di optare per il nuovo processo sommario.

È stato introdotto per i processi che vengono decisi dal giudice monocratico il procedimento sommario di cognizione, basato su un’istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva con forza di giudicato.

L’attore non potrà ricorrere al rito sommario per le cause riservate alla trattazione collegiale, per quelle di competenza del Giudice di Pace, per quelle attribuite in unico grado alla Corte d’Appello, per quelle assoggettate ad un rito speciale.

Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),

2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza (deve ritenersi che dette attività debbano essere compiute in tempi compatibili con le finalità acceleratorie del procedimento in oggetto); il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione; la norma non specifica chi debba provvedere alla notifica.

L’attore-ricorrente, a pena di decadenza, nella prima udienza di comparizione delle parti dovrà svolgere tutte le sue attività difensive in ordine alla domanda riconvenzionale ed alle eccezioni proposte dal convenuto.

 

Il convenuto per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Dovrà con la comparsa eccepire l’incompetenza per territorio, materia e valore.

Art. 38 – INCOMPETENZA: L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, però l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28

possono essere rilevate d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 183

 

Dovrà contestare i fatti

ART. 115 – DISPONIBILITÀ DELLE PROVE: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

 

Si potranno effettuare notifiche telematiche

Art. 137 – NOTIFICAZIONI: L’ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici e con la posta elettronica certificata. La novità non avrà un impatto immediato perché l’Ufficiale Giudiziario non dispone della posta certificata e comunque non esistono ancora le specifiche tecniche.

 

Dovrà valutare se formulare una proposta conciliativa ai fini della condanna alle spese

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: Il convenuto può formulare delle proposte transattive formulate prima e nel corso del giudizio. Infatti il giudice se, accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta, salvo la possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o perché ricorrono eccezionali ragioni.

 

Dovrà tenere presente che il suo assistito potrà rispondere per lite o resistenza in giudizio infondata

 

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Dovrà costituirsi tempestivamente e prendere posizione nel procedimento sommario

 

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Come detto ha l’onere di contestazione specifica dei fatti dedotti dall’attore-ricorrente.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia (ed in tutti i restanti casi previsti dall’art. 106 c.p.c.) deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene come per il convenuto.

4 La disposizione in esame non fa cenno all’intervento volontario ( art. 105 c.p.c.) né all’intervento per ordine del Giudice ( art. 107 c.p.c.) . Devono ritenersi applicabili , rispettivamente , gli artt. 267- 268 c.p.c. e gli artt. 270-271 c.p.c.

 

Le parti dovranno tenere presente che per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

Cambiano i tempi del processo

Art. 50 – RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

Art. 297 – FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE

Art. 300 – MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA O DEL

CONTUMACE

Art. 305 – MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Art. 307 – ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 327 – DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE

Art. 296 – SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

Art. 353 – RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE

Art. 181 – MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI

L’avvocato dovrà adeguare la sua agenda in base alle nuove scadenze per attività processuali.

La riforma prevede, infatti, un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono

procedere alla riassunzione del processo. Inoltre viene ridotto a sei mesi il termine lungo per impugnare le sentenze.

Per il rito sommario il termine per l’impugnazione è di 30 giorni dalla notificazione o

comunicazione; nell’appello avverso il provvedimento reso nel rito sommario sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, (se la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile) che se ritenuti rilevanti ai fini della decisione vengono assunti avanti il collegio o con delega avanti ad uno dei componenti del collegio.

 

Il giudice dovrà tenere presente che per i giudizi promossi dal 4 luglio 2009:

 

Non pronuncerà più sentenza per risolvere la questioni di competenza

Art. 39 – LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE

Art. 40 – CONNESSIONE

Art. 42 – REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA

Art. 43 – REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA

Art. 44 – EFFICACIA DELL’ORDINANZA CHE PRONUNCIA SULLA COMPETENZA

Art. 45 – CONFLITTO DI COMPETENZA

Art. 47 – PROCEDIMENTO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 49 – ORDINANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 279 – FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO

Art. 310 – EFFETTI DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO

Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e non più con sentenza.

 

Cambia la ricusazione del giudice

Art. 54 – ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE: Il giudice, con l´ordinanza con cui dichiara

inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede alle spese e può condannare la parte (ma non più il difensore) che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 250 euro

 

Dovrà assicurare alle parti il contraddittorio pieno

Art. 101 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO: Il giudice, prima di decidere su una questione che rileva d´ufficio, deve consentire alle parti di difendersi anche su detti argomenti. Infatti, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

 

Potrà rimettere in termini le parti

Art. 153 – IMPROROGABILITÀ DEI TERMINI PERENTORI

Art. 182 – DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE

abrogazione: Art. 184 bis – RIMESSIONE IN TERMINI

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma: la rimessione in termini diventa principio generale del processo.

Quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si

producono fin dal momento della prima notificazione.

 

Potrà disporre la testimonianza scritta

Art. 257 bis – TESTIMONIANZA SCRITTA

Art. 103 bis disp att. – MODELLO DI TESTIMONIANZA

Il giudice, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può, purché le parti siano d’accordo, autorizzare la testimonianza scritta con firma dl teste autenticata da segretario comunale o cancelliere. La testimonianza scritta può essere acquisita direttamente dal difensore per la conferma di documenti di spesa. Esaminate le risposte, il giudice può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.

Dovrà essere predisposto un modello su cui il teste deve rendere la deposizione, salvo per quella resa all’avvocato (fino a che il Ministero non predispone il modello la novità sarà inapplicabile).

 

Dovrà fissare il calendario del processo

Art. 81 bis – CALENDARIO DEL PROCESSO: All’inizio della fase istruttoria il giudice fissa il calendario del processo in base alla complessità delle attività .e tenuto conto della natura e dell’urgenza della causa. L´obiettivo è quello di accelerare le cause urgenti e predeterminarne la durata, anche se sono possibili successive richieste di proroga, solo per gravi motivi.

 

Sono ridisegnati i tempi della consulenza tecnica d’ufficio

Art. 191 – NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

Art. 195 – PROCESSO VERBALE E RELAZIONE

Art. 23 disp. att. – VIGILANZA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Sono ridisegnati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche d’ufficio.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Dovrà diversificare gli incarichi tra i consulenti, ai sensi del 23 disp. att.

 

Dovrà osservare nuove norme per statuire sulle spese di causa

Art. 91 – CONDANNA ALLE SPESE: dovrà tenere conto delle proposte transattive formulate prima o nel corso del giudizio; infatti il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, può condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo successive alla formulazione della proposta.

 

Art. 92 – CONDANNA ALLE SPESE PER SINGOLI ATTI. COMPENSAZIONE DELLE SPESE:

Per compensare le spese non basta la soccombenza reciproca o i “giusti” motivi, ma ci vorranno “gravi ed eccezionali” motivi.

 

Art. 96 – RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: Il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata sul presupposto che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

Art. 152 – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI SPESE, COMPETENZE E ONORARI NEI

GIUDIZI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

 

Potrà disporre la pubblicazione della sentenza

Art. 120 – PUBBLICITÀ DELLA SENTENZA La pubblicazione della sentenza può essere un modo per risarcire il danno e potrà essere effettuata anche su giornali, per radio, televisione o in siti internet.

 

Dovrà decidere se è possibile proseguire nel procedimento sommario e deciderlo con ordinanza

 

Capo III bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Art. 702 ter – PROCEDIMENTO

Art. 702 quater – APPELLO

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda

riconvenzionale che non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II del cpc.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Qualora si proceda con il rito sommario (perché il Giudice non si è ritenuto incompetente, oppure non ha dichiarato la domanda inammissibile né ha mutato il procedimento da sommario in ordinario) il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice con l’ordinanza provvede sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 c.p.c. e seguenti. L’ordinanza emessa alla fine del rito sommario è idonea a passare giudicato.

 

Vi è un ampliamento dei poteri del giudice

Art. 307 – ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 630 – INATTIVITÀ DELLE PARTI

Art. 104 disp.att. – MANCATA INTIMAZIONE AI TESTIMONI

Art. 255 – MANCATA COMPARIZIONE DEI TESTIMONI

Art. 296 – SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre,

per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi.

 

Il giudice dovrà tenere presente che dal 4 luglio 2009:

 

Potrà stendere la sentenza, anche per le cause pendenti in primo grado, in forma semplificata

Art. 132 – CONTENUTO DELLA SENTENZA

Art. 118 disp.att. – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Nella redazione della sentenza il giudice può limitarsi a dare conto in maniera succinta della esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con un richiamo a precedenti conformi. Scompare il riferimento allo svolgimento del processo.

 

Le parti dovranno tenere presente che dal 4 luglio 2009:

 

E’ introdotto il divieto di produrre documenti in appello

Art. 345 – DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE: In appello, anche per i giudizi pendenti in

primo grado, non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga

indispensabili

 

Saranno impugnabili le sentenze che decidono sulle opposizioni all’esecuzione

Art. 616–PROVVEDIMENTI SUL GIUDIZIO DI COGNIZIONE INTRODOTTO

DALL’OPPOSIZIONE: La causa di opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza

impugnabile, anche per i giudizi pendenti in primo grado.

 

Le altre norme riformate

 

Sarà diverso il modo di notificare le sentenze e le impugnazioni per i giudizi promossi dal 4

luglio 2009

Art. 285 – MODO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 330 – LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 (ora anche ai sensi del secondo comma: una copia anche se

il proc. difende più parti)

 

Se muore il contumace nei giudizi promossi dal 4 luglio 2009

Art. 300 – MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA O DEL

CONTUMACE: la morte della parte dichiarata contumace, interrompe il processo anche dal

momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte.

 

Cambia il ricorso in cassazione per i provvedimenti impugnati se pubblicati o depositati dal 4 luglio 2009

ART. 360- bis – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Art. 375 – PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 376 – ASSEGNAZIONE DEI RICORSI ALLE SEZIONI

ART. 380 bis – PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE SULL’INAMMISSIBILITÀ DEL

RICORSO E PER LA DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 385 – PROVVEDIMENTI SULLE SPESE

Previsto un filtro di ammissibilità , scompare il quesito di diritto. Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

S’istituisce un’apposita sezione , che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici. Riscritto (art. 380 bis) il procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio. E’ previsto che con l’iscrizione a ruolo si paga l’imposta di registro.

 

Cambiano alcune norme per i procedimenti cautelari promossi dal 4 luglio 2009

Art. 669 septies – PROVVEDIMENTO NEGATIVO: E’ stata soppressa la possibilità di opporsi ai

sensi dell’art. 645 alla condanna alle spese.

Art. 669 octies – PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO: Il giudice, quando emette un provvedimento cautelare ex art. 700 o idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito deve

provvedere sulle spese del procedimento cautelare.

 

Inoltre cambiano queste norme per le procedure esecutive promosse dal 4 luglio 2009

Art. 540 bis – INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO: Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede all’integrazione del pignoramento. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza.

In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

 

Art. 614 bis – ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILE O DI NON FARE:

Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa .

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

 

Art. 624 – SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: Nei casi di sospensione del processo per gravi motivi se l’ordinanza non è reclamata o è confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile.

 

Art. 186 bis disp.att. – TRATTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI IN MATERIA ESECUTIVA: I

giudizi di merito nelle opposizioni agli atti esecutivi sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione

 

Altre novità introdotte

Art. 59 L. 69/2009 – DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE: Riscritti gli effetti delle decisioni delle questioni di giurisdizione.

Art. 2668 bis/ter – DURATA DELL’EFFICACIA DELLA TRASCRIZIONE: La trascrizione della

domanda giudiziale del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è

rinnovata prima che scada detto termine. Vi è una norma transitoria che consente di rinnovarla

entro il 4.7.2010.

 

Le disposizioni transitorie

Il comma 1 dell’art. 58 L. 69/2009 pone come principio generale quello per il quale le modifiche apportate si applicano solo ai giudizi instaurati dal 4. luglio 2009.

Il comma 2 dell’art. 58 L. 69/2009 individua alcune eccezioni relative a norme che dovranno essere applicate anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge. In particolare: quelle relative al contenuto della sentenza previste dall’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; quella relativa all’art. 345 c.p.c., inerente la produzione di nuovi documenti in appello; quella relativa all’art. 616 c.p.c., che esclude la non impugnabilità della sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione;

Il comma 3 dell’art. 58 L. 69/2009 estende anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 il principio che i termini per il compimento di atti processuali svolti fuori

dall’udienza, che scadono nella giornata di sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il comma 5 dell’art. 58 L. 69/2009 prevede che le nuove disposizioni introdotte con la riforma del 2009 e riguardanti il ricorso ed il giudizio in Cassazione si applichino ai provvedimenti che siano stati pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore della riforma.

a cura di Antonio Rosa

(Ufficio Studi dell’Unione Triveneta – Area Civile)

 

 


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